giovedì 23 febbraio 2012

I maltrattamenti non si segnalano via SMS


A seguito del lancio da parte dell’associazione Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) di un nuovo servizio attraverso cui segnalare situazioni di maltrattamento via sms, le associazioni ENPA, LAV, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Le.I.D.A.A., OIPA, e Save the dogs sottolineano che tale servizio è altamente fuorviante per coloro che si trovano ad assistere a reati nei confronti degli animali, oltre a mettere in pericolo gli animali stessi.
Aidaa invita infatti a denunciare situazioni di maltrattamento nei confronti di animali attraverso un sms da inviare direttamente all’associazione, che provvederà poi a verificarla e a inoltrarla alle forze dell’ordine. Tale procedura, tuttavia, deresponsabilizza i cittadini invitandoli a non fare denuncia in prima persona, ma a delegarla a terzi, contravvenendo a quanto prescritto dall’articolo 333 “Denuncia da parte di privati” del Codice di Procedura Penale che recita “Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.” Inoltre la presunta verifica che Aidaa effettuerebbe prima di inoltrare gli sms alle forze dell’ordine è, in alcuni casi, inattuabile da privati cittadini che non possono entrare, ad esempio, in abitazioni private per controllare l’effettivo stato di detenzione di un cane o un gatto. Le forze dell’ordine, come le guardie zoofile, possono invece all’occorrenza fare richiesta di regolare mandato rilasciato dalla Procura della Repubblica. Di conseguenza reali maltrattamenti segnalati al numero proposto da Aidaa potrebbero rimanere non verificati, con evidente danno causato ad animali in potenziale pericolo.

E’ importante anche porre l’accento sul fatto che promuovere un servizio che non può, per i limiti che la legge stessa pone, soddisfare quanto divulgato può configurare il reato descritto dall’art. 661 del Codice Penale “Abuso della credulità popolare” ovvero “Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032.”

Denunciare il maltrattamento di un animale è un atto serio e importante, tanto che le associazioni animaliste si battono quotidianamente per informare, sensibilizzare, responsabilizzare i cittadini affinchè chi è testimone di un maltrattamento agisca in prima persona in modo da accertarsi che il reato sia perseguito. L’unica procedura legalmente corretta è fare direttamente denuncia alle forze dell’ordine o segnalazione alle guardie zoofile, mentre fantasiose alternative non fanno altro che creare confusione e mettere a repentaglio il benessere e la vita degli animali. 

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