Il 3 agosto è stato comunicato a LAV - Lega Anti
Vivisezione e Legambiente , le due associazioni che hanno denunciato la società
Green Hill di Montichiari, custodi giudiziari dei cani ivi detenuti, lo
scioglimento della riserva del Tribunale del Riesame, in composizione
collegiale, presieduto dalla Dott.ssa Di Martino, in esito all’udienza del 1°
agosto scorso. Il Collegio ha disposto il mantenimento dell’efficacia del
sequestro probatorio per tutti i cani beagle presenti nello stabilimento ed ha,
invece, disposto il dissequestro esclusivamente in riferimento al compendio
immobiliare di proprietà della struttura e del mangime ivi raccolto.
Quest'ultimo aspetto non significa nulla ai fini degli accertamenti in atto
confermando di fatto che le prove per questo aspetto sono già state
raccolte.
Il provvedimento in esame, ottimamente motivato in punto
di fatto e di diritto, oltre ad avere confermato la sussistenza delle esigenze
probatorie rappresentate dalla Procura ha, inoltre, evidenziato la positiva
sussistenza del fumus del reato di maltrattamento di animali di cui all’articolo
544 ter del Codice penale, non solo in relazione ai decessi e alle soppressioni
indebite rinvenute e documentate dalla Polizia Giudiziaria intervenuta (ovvero
il NIRDA, operativo al Corpo Forestale dello Stato), ma anche e soprattutto alle
modalità di detenzione degli stessi all’interno dello stabilimento, di fatto
etologicamente incompatibili con le corrette modalità di allevamento e
detenzione di cani di razza beagle all’interno della struttura. Ragiona il
Collegio nella sua Ordinanza che, anche se gli animali sono allevati per la
sperimentazione animale, ciò non esclude di rispettare la loro etologia e
devono quindi essere evitate lesioni sia fisiche che psicofisiche penalmente
rilevanti.
Il Tribunale ha, inoltre, respinto in radice la tesi
difensiva prospettata dalla difesa degli imputati, volta a escludere per tabulas
la sussistenza del reato di maltrattamento in ipotesi di allevamento e
detenzione di animali destinati alla sperimentazione, in relazione alla
disposizione di cui all’art. 19 ter delle disposizioni di attuazione del Codice
di procedura penale, poiché l’ipotesi normativa esaminata sarebbe applicabile
solo ed esclusivamente nel caso in cui le attività menzionate nell’art. 19 ter
venissero svolte nell’ambito di operatività delle disposizioni legislative che
la disciplinano: pertanto ogni comportamento che esula tale ambito (ad esempio
il mancato sgambamento dei cani o la detenzione priva di stimoli sensoriali ed
ambientali, ovvero in gabbie troppo piccole) è suscettibile di essere
penalmente valutato. Valutazione in diritto, questa, che riporta espressamente
la prevalente giurisprudenza di legittimità in materia, come la nota sentenza
11606/2012 della Cassazione Penale che chiarisce la piena applicabilità del
delitto di maltrattamento a tutti i settori di impiego di animali, ivi compresa
appunto la sperimentazione animale.
Giova sottolineare che il Collegio ha completamente
accolto, in punto di diritto ovvero in riferimento alla positiva sussistenza del
reato di maltrattamento di cui all’art. 544 ter del Codice penale, le tesi
difensive di Legambiente e LAV - Lega Anti Vivisezione, chiaramente esplicate
negli esposti depositati innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Brescia, fatte in seguito proprie dal P.M. procedente Dott. Cassiani, che ha
disposto il sequestro probatorio, esposti più
volte citati nell’ordinanza del Riesame a supporto del rigetto dell’istanza di
Green Hill.
In ordine alle esigenze probatorie, il Collegio ha
pienamente accolto le tesi di LAV - Lega Anti Vivisezione e Legambiente, volte
a evidenziare la necessità medico-veterinaria di espletare gli accertamenti
sugli animali usciti da Green Hill.
Fonte: Ufficio Stampa LAV tel. 06 4461325 - 339 1742586 www.lav.it
Nessun commento:
Posta un commento