lunedì 6 agosto 2012

BEAGLE GREEN HILL, SEQUESTRO PROBATORIO CANI CONFERMATO LAV E LEGAMBIENTE: “IDENTIFICATO DAL TRIBUNALE ANCHE IL FUMUS DEL REATO DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, RESPINTA L’IPOTESI CHE TALE REATO NON SI APPLICHI ALLA VIVISEZIONE”


Il 3 agosto è stato comunicato a LAV - Lega Anti Vivisezione e Legambiente , le due associazioni che hanno denunciato la società Green Hill di Montichiari, custodi giudiziari dei cani ivi detenuti, lo scioglimento della riserva del Tribunale del Riesame, in composizione collegiale, presieduto dalla Dott.ssa Di Martino, in esito all’udienza del 1° agosto scorso. Il Collegio ha disposto il mantenimento dell’efficacia del sequestro probatorio per tutti i cani beagle presenti nello stabilimento ed ha, invece, disposto il dissequestro esclusivamente in riferimento al compendio immobiliare di proprietà della struttura e del mangime ivi raccolto. Quest'ultimo aspetto non significa nulla ai fini degli accertamenti in atto confermando di fatto che le prove per questo aspetto sono già state raccolte.
Il provvedimento in esame, ottimamente motivato in punto di fatto e di diritto, oltre ad avere confermato la sussistenza delle esigenze probatorie rappresentate dalla Procura ha, inoltre, evidenziato la positiva sussistenza del fumus del reato di maltrattamento di animali di cui all’articolo 544 ter del Codice penale, non solo in relazione ai decessi e alle soppressioni indebite rinvenute e documentate dalla Polizia Giudiziaria intervenuta (ovvero il NIRDA, operativo al Corpo Forestale dello Stato), ma anche e soprattutto alle modalità di detenzione degli stessi all’interno dello stabilimento, di fatto etologicamente incompatibili con le corrette modalità di allevamento e detenzione di cani di razza beagle all’interno della struttura. Ragiona il Collegio nella sua Ordinanza che, anche se gli animali sono allevati per la sperimentazione animale, ciò non esclude di rispettare la loro etologia e devono quindi essere evitate lesioni sia fisiche che psicofisiche penalmente rilevanti.
Il Tribunale ha, inoltre, respinto in radice la tesi difensiva prospettata dalla difesa degli imputati, volta a escludere per tabulas la sussistenza del reato di maltrattamento in ipotesi di allevamento e detenzione di animali destinati alla sperimentazione, in relazione alla disposizione di cui all’art. 19 ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, poiché l’ipotesi normativa esaminata sarebbe applicabile solo ed esclusivamente nel caso in cui le attività menzionate nell’art. 19 ter venissero svolte nell’ambito di operatività delle disposizioni legislative che la disciplinano: pertanto ogni comportamento che esula tale ambito (ad esempio il mancato sgambamento dei cani o la detenzione priva di stimoli sensoriali ed ambientali, ovvero in gabbie troppo piccole) è suscettibile di essere penalmente valutato. Valutazione in diritto, questa, che riporta espressamente la prevalente giurisprudenza di legittimità in materia, come la nota sentenza 11606/2012 della Cassazione Penale che chiarisce la piena applicabilità del delitto di maltrattamento a tutti i settori di impiego di animali, ivi compresa appunto la sperimentazione animale.
Giova sottolineare che il Collegio ha completamente accolto, in punto di diritto ovvero in riferimento alla positiva sussistenza del reato di maltrattamento di cui all’art. 544 ter del Codice penale, le tesi difensive di Legambiente e LAV - Lega Anti Vivisezione, chiaramente esplicate negli esposti depositati innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, fatte in seguito proprie dal P.M. procedente Dott. Cassiani, che ha disposto il sequestro probatorio, esposti più volte citati nell’ordinanza del Riesame a supporto del rigetto dell’istanza di Green Hill.
In ordine alle esigenze probatorie, il Collegio ha pienamente accolto le tesi di LAV - Lega Anti Vivisezione e Legambiente, volte a evidenziare la necessità medico-veterinaria di espletare gli accertamenti sugli animali usciti da Green Hill.
Fonte: Ufficio Stampa LAV tel. 06 4461325 - 339 1742586 www.lav.it

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