È l’ennesima brutta figura dell’Assessore regionale Mauro Febbo che, insieme alla giunta Chiodi, hanno dimostrato ancora una volta di non aver capacità di governare l’Abruzzo e di assicurare una corretta pianificazione nell’interesse dei cittadini e degli operatori del settore.
La sentenza ha ad oggetto l’ultimo calendario, quello relativo all’anno 2012-2013, impugnato dalle associazioni WWF e Animalisti Italiani, entrambe patrocinate dall’Avv. Michele Pezone, che è stato candidato sindaco per SEL alle ultime amministrative di Francavilla al Mare e candidato alla Camera dei Deputati alle ultime elezioni politiche, da sempre impegnato sul fronte della protezione dell’ambiente.
Nei giorni scorsi la stampa regionale aveva già avuto modo di segnalare le sentenze della Corte Costituzionale e del TAR Abruzzo, rispettivamente depositate il 20 giugno e il 21 giugno 2013, anch’esse destinate a rivoluzionare l’attività venatoria nella Regione Abruzzo.
In quel caso erano sotto esame i calendari venatori 2009-2010 e 2010-2011 della regione Abruzzo, anch’essi oggetto di ricorso da parte delle associazioni WWF, Animalisti Italiani e Lega per l’Abolizione della Caccia, tutte patrocinate dall’Avv. Michele Pezone.
Nel ricorso sul calendario 2010-2011 si contestava, tra l’altro, anche l’incostituzionalità della norma contenuta nella legge Regionale 10/2004 che riammetteva il cosiddetto “nomadismo venatorio”, perimetrando un Comparto Unico regionale sulla Migratoria e rendendo così possibile lo spostamento dei cacciatori da una parte all’altra dell’Abruzzo.
Il TAR L’Aquila, giudicando non manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità sollevata dall’Avv. Pezone, aveva rimesso il caso davanti alla Corte Costituzionale. Quest’ultima ha sancito che la Legge Regionale 10/2004 aveva violato le normative nazionali che regolamentano il prelievo venatorio. La Corte ha ricordato nella sentenza che uno dei capisaldi della legge nazionale sulla Caccia, la L. 157/92, è il legame tra cacciatori e territorio attraverso la perimetrazione di ambiti di caccia di carattere sub-provinciale. Invece la Regione Abruzzo aveva concesso ai cacciatori per diversi mesi all’anno di potersi spostare da un capo all’altro della regione, definita “comparto unico per la migratoria”.
Il TAR di L’Aquila, poi, con la sentenza del il 21 giugno scorso sul calendario venatorio 2009-2010, ha duramente censurato l’operato della Giunta Regionale, che aveva varato un calendario venatorio che si distaccava dal parere dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ampliando i periodi di caccia per diverse specie, nonostante gli uffici regionali fossero privi dei necessari dati relativi all’abbondanza e alla distribuzione delle diverse specie in Abruzzo.
Adesso, con questa nuova sentenza, il TAR ha accolto le doglianze delle Associazioni WWF e Animalisti Italiani, relative alla mancanza di un aggiornato piano faunistico venatorio regionale, con il consequenziale deficit di dati scientifici sul prelievo e sulla salute delle varie specie interessate alla caccia, circostanze che non consentono di procedere serenamente ad effettuare una programmazione venatoria.
Sono state censurate la preapertura per le specie tortora, merlo, cornacchia grigia e gazza e le valutazioni sulla cacciabilità di specie in declino acquatiche (frullino, codone, mestolone, canapiglia e combattente) e terrestri (quaglia, beccaccia, tortora, allodola) e sulle specie non SPEC acquatiche (germano reale, alzavola, fischione, folaga, gallinella d’acqua) e terrestri (torbo bottaccio, tordo sassello, cesena, colombaccio).
Il TAR L’Aquila ha anche chiaramente affermato che la Regione ha immotivatamente disatteso le indicazioni dell’ISPRA in merito all’utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati, visto che il piombo presente nelle munizioni ordinarie determina seri effetti negativi sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, che ingeriscono le carni degli animali feriti ed anche sulla salute umana, in relazione al fatto che i frammenti di piombo – di dimensioni estremamente ridotte – non possono essere eliminati durante la macellazione ed il confezionamento delle carni. E tale discostamento dalle indicazioni dell’ISPRA è ancor più grave laddove si consideri che il TAR L’Aquila già in precedenza aveva censurato sul punto il precedente calendario, per cui la Giunta Regionale – si legge in sentenza – ha agito “in contrasto con ogni regola di buon andamento, di trasparenza e di motivazione” su un punto “che involge la (mancata) tutela della salute pubblica prima ancora delle specie protette”.
IL TAR L’Aquila ha anche accolto le doglianze delle associazioni in ordine al fatto che il calendario non è stato sottoposto alla Valutazione di Incidenza Ambientale per i Siti di Interesse Comunitario e le ZPS della Rete Natura 2000, cosa che invece doveva essere fatta proprio per l’assenza di un aggiornato piano faunistico-venatorio regionale. Allo stesso modo il TAR L’Aquila ha censurato la mancata protezione dell’orso marsicano nell’intero areale di distribuzione individuato nell’accordo PATOM (Piano di Azione per la Tutela dell’Orso Marsicano), ed è noto a tutti quanta sia la sensibilità anche dell’opinione pubblica verso la protezione di questa specie, simbolo della nostra Regione.
“Le predette censure dimostrano la totale insostenibilità del prelievo venatorio attuato in Abruzzo – ha dichiarato l’Avv. Michele Pezone – e dimostrano la fondatezza degli incessanti appelli al buon senso e al rispetto delle leggi inviati dalle associazioni ambientaliste”.
Si apre finalmente una concreta speranza di salvare la vita a decine di migliaia di animali finora sacrificati sull’altare di una politica filo venatoria che è stata sconfessata dalla magistratura.
Filippo Marfisi – abruzzoquotidiano.it
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